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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.59 DEL 2009

 
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.59 DEL 2009

“regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Rif. G.U. n. 132 del 10.6.2009”.

L’articolo 4, comma 14 di tale D.P.R. si riferisce agli impianti di trattamento acqua e rende obbligatorio l’installazione di un adeguato impianto di trattamento dell’acqua sugli impianti termici e di produzione di acqua sanitaria in edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti in ristrutturazione aventi certe caratteristiche più restrittive rispetto alla precedente UNI-CTI

 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO:

Per gli impianti di riscaldamento, con la precedente legge 46/90 poi sostituita dal 37/08, le scelte impiantistiche venivano imposte a seconda se la potenzialità della caldaia superava o no i 350 Kw, ora, a questo valore, è stato aggiunto la potenzialità di 100 Kw come sotto descritto:

POTENZA COMPLESSIVA minore o uguale ≤ di 100 KW

- Filtro di sicurezza sulla linea di carico

- Sistema di dosaggio condizionante chimico direttamente sul circuito se la durezza temporanea è maggiore o uguale ≥ a 25°F

POTENZA COMPLESSIVA > di 100 KW e < di 350 Kw

- Filtro di sicurezza sulla linea di carico

- Sistema di dosaggio condizionante chimico direttamente sul circuito

- Sistema di Addolcimento sulla linea di carico a valle del filtro solo se la durezza temporanea è maggiore o uguale ≥ a 25°F

POTENZA COMPLESSIVA maggiore > di 350 Kw

- Filtro di sicurezza sulla linea di carico

- Sistema di dosaggio condizionante chimico direttamente sul circuito

- Sistema di Addolcimento sulla linea di carico a valle del filtro solo se la durezza temporanea è maggiore o uguale ≥ a 15°F

 

IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA:

Per gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria con la precedente legge 46/90 poi sostituita dal 37/08, le scelte impiantistiche venivano imposte a seconda se la durezza temporanea superava o no i 25°F, ora questo limite è stato portato a 15°F come sotto descritto:

DUREZZA ISTANTANEA minore o uguale ≤ a 15 °F

- Filtro di sicurezza sulla linea di carico

- Sistema di dosaggio proporzionale di prodotto chimico antincrostante anticorrosivo (Polifosfato)

DUREZZA ISTANTANEA maggiore > a 15 °F

- Filtro di sicurezza sulla linea di carico

- Sistema di Addolcimento con relativo kit di disinfezione resine

- Sistema di dosaggio proporzionale di prodotto chimico antincrostante anticorrosivo (Polifosfato)

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Raggruppando quanto sopradescritto per gli impianti più comuni, ovvero di riscaldamento e di produzione acqua calda sanitaria possiamo semplificare come segue.

POTENZA COMPLESSIVA minore o uguale ≤ di 100 KW

- Filtro di sicurezza

- Sistema di dosaggio condizionante chimico direttamente sul circuito se la durezza temporanea è maggiore o uguale ≥ a 25°F

- Sistema di dosaggio proporzionale di prodotto chimico antincrostante anticorrosivo (Polifosfato) su acqua calda sanitaria se la durezza temporanea è minore o uguale ≤ a 15°F

POTENZA COMPLESSIVA maggiore > di 100 KW 

- Filtro di sicurezza sulla linea di carico

- Sistema di dosaggio condizionante chimico direttamente sul circuito

- Sistema di Addolcimento sia per la linea di carico circuito chiuso (con linea preferenziale a 0°F) che per l’acqua calda sanitaria (con un adeguato sistema di miscelazione e kit disinfezione resine ) se la durezza temporanea è maggiore > a 15°F e sistema di dosaggio proporzionale di prodotto chimico antincrostante anticorrosivo (Polifosfato)sulla linea acqua calda sanitaria.

 
 
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