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DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA 21 DICEMBRE 1990 N. 443

 
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA 21 DICEMBRE 1990 N. 443

Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiatura per il trattamento domestico di acque potabili 
Regolamenta l'installazione degli impianti di trattamento dell'acqua nelle case quando l'acqua è già potabile cioè erogata da un acquedotto . 

Le disposizioni si applicano alle apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili.
Se l'acqua ha uso diverso dal potabile (es. lavatrice, doccia, impianto di riscaldamento, ecc.) non si applicano.
La legge 443/90 definisce quali devono essere le caratteristiche di ogni singolo apparecchio affinchè possa essere adoperato per il trattamento domestico delle acque potabili: 

1. ADDOLCITORI : devono essere muniti di:
- Dispositivo per rigenerazione automatica, almeno ogni 4 giorni.
- Sistema automatico di autodisinfezione durante la rigenerazione; in difetto post-disinfezione continua.
- Sistema di miscelazione per avere 15° fr. Di durezza residua.
- Le resine che li costituiscono devono essere di tipo alimentare. 

2. DOSATORI Devono esssere osservate le seguenti condizioni:
- Dosaggio proporzionale alla portata.
- Reagenti con purezza prevista per campo alimentare.
- Le etichette dei prodotti devono descrivere la composizione quali-quantitativa e il campo di impiego.
- Concentrazioni cationi ed anioni aggiunti entro DPR n. 236/1988. 

3. OSMOSI INVERSA Devono esssere osservate le seguenti condizioni:
- Funzionamento automatizzato.
- Ritegno anche sullo scarico.
- Membrane ed altri componenti previsti per i materiali a contatto con alimenti e bevande.
- Qualora ci sia un serbatoio, necessario sistema di disinfezione continua con cloro o lampade UV.
- Ammessi filtri a carbone attivo o microfiltri. 

4. FILTRI Ammessi esclusivamente filtri meccanici con rete sintetica o metallica con capacità filtrante non inferiore ai 50 micron, facilmente lavabili, automaticamente o manualmente. 

5. SISTEMI FISICI A 5 cm di distanza non devono essere mai superati i seguenti valori:
- Campi magnetici statici ed a frequenze fino a 50 Hz: B = 1 mT (pari a 10 G 800 A/m)
- Campi elettrici statici ed a frequenze fino a 50 Hz: E = 5 kV/m
- Campi elettromagnetici a frequenze superiori ai 50 Hz: E=300 V/m
B = 2 μT (pari a 20 mG 1,6 A/m)
I valori sopra citati devono essere certificati da una Università o Istituto di pari livello. 

6. FILTRI A STRUTTURA COMPOSITA Devono essere approvati dal Ministero della Sanità, previa analisi di una adeguata documentazione tecnico-scientifica. 

7. FILTRI A CARBONE ATTIVO I semplici filtri a carbone attivo da soli non sono ammessi.
Se integrati con altri materiali o dispositivo rientrano fra quelli a struttura composita.

 
 
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