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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.236 DEL 24 MAGGIO 1988

 
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.236 DEL 24 MAGGIO 1988

Attuazione della direttiva n. 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 

Pubblicato nella G.U. 30 giugno 1988, n. 152, S.O. 

Il Presidente della Repubblica,
visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
vista la direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
considerato che in data 11 aprile 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;
sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
emana il seguente decreto: 

Art.1
Principi generali.
Il presente decreto stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita ed introduce misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche. 

Art.2
Campo di applicazione.
1. Per acque destinate al consumo umano si intendono tutte le acque, qualunque ne sia origine, allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, che siano:
a) fornite al consumo;
b) ovvero utilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano e che possano avere conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.
2. Restano escluse dal campo di applicazione del presente decreto le acque minerali e termali. 

Art.3
Requisiti di qualità.
1. I requisiti di qualità delle acque sono valutati sulla base dei valori e delle indicazioni relativi ai parametri di cui all'allegato I.
2. La concentrazione massima ammissibile di ciascun parametro non può essere superata.
3. I valori guida costituiscono obiettivi al cui raggiungimento l'attività amministrativa deve tendere.

 
 
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