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DECRETO LEGISLATIVO DEL 2 FEBBRAIO 2001 n. 31

 
DECRETO LEGISLATIVO DEL 2 FEBBRAIO 2001 n. 31

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

Articolo 1 - Finalità
Il Decreto Legislativo n. 31 del 02/02/2001 disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umanadagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia. Il Decreto si occupa della qualità dell’acqua potabile destinata ad essere utilizzata come bevanda, nella preparazione di cibi ed alimenti e va a sostituire il D.P.R. 236/88 che per oltre un decennio è stato ilprincipale riferimento per quanto riguarda questi aspetti.

Articolo 2 –Definizioni 
b) "impianto di distribuzione domestico": le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione; 
c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche. 

Per gestore si intende molto più semplicemente l'Acquedotto o comunque la Società che si occupa di rendere potabile l'acqua prelevata da pozzi, da acqua di superficie, ecc. e distribuirla a tutte le utenze.

 
 
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